Restano in vigore tutte le norme in materia di provvedimenti a favore di industrie alberghiere e turistiche nonche' tutte le disposizioni che disciplinano l'attivita' degli Istituti di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, e delle Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, ed 11 marzo 1958, n. 238, non incompatibili con la presente legge.
Testo vigente dal 7 marzo 1962
