Restano in vigore tutte le norme in materia di provvedimenti a favore di industrie alberghiere e turistiche nonche' tutte le disposizioni che disciplinano l'attivita' degli Istituti di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, e delle Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, ed 11 marzo 1958, n. 238, non incompatibili con la presente legge.

Testo vigente dal 7 marzo 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-15;68~art15 · fonte su Normattiva