Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica
Art. 23 — Restano in vigore tutte le norme in materia di provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche non incompatibili con la presente legge
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
