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La Commissione istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 241, e' autorizzata a provvedere, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, alla formazione degli atti di morte occorrenti per la liquidazione delle pensioni di cui al precedente art. 1.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1950 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;990~art2 · fonte del testo