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Per ottenere la liquidazione delle pensioni di cui all'art. 1 della presente legge, gli interessati possono presentare la domanda prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, fino al 31 dicembre 1950.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1950 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;990~art3 · fonte del testo