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All'onere annuo di lire 400.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 14 luglio 1961 al 9 ottobre 2010
