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Il Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' integrato con due funzionari del Ministero del tesoro, con un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio e con un funzionario del Ministero del commercio con l'estero designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per l'industria ed il commercio e dal Ministro per il commercio con l'estero. Il Ministro per il commercio con l'estero partecipa con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio alla designazione del membro che esercita la funzione di presidente.
Testo in vigore dal 26 maggio 1962 al 11 giugno 1977
