Sono ammessi alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico che sara' indetto dopo la data di entrata in vigore della presente legge i candidati che, in concorsi a posti di direttore didattico banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, abbiano riportato nella prova scritta di legislazione scolastica una votazione non inferiore a quella corrispondente a sette decimi, e nella prova di cultura generale una votazione non inferiore a quella corrispondente a sei decimi. Nei limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i candidati al concorso a 1.025 posti di direttore didattico bandito con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico abbiano riportato nella prova scritta di legislazione scolastica una votazione non inferiore a quella corrispondente a sette decimi, e nella prova di cultura generale una votazione non inferiore a quella corrispondente a sei decimi, e che, ammessi con riserva alla prova orale del predetto concorso, l'abbiano superata.

Testo vigente dal 11 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;452~art1 · fonte su Normattiva