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Chiunque esercita una delle attivita' previste all'articolo 1 deve porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticita' e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione. All'atto della vendita il titolare dell'impresa o l'organizzatore dell'esposizione e' tenuto a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticita' e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 11 gennaio 2000
