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Alle stesse pene indicate nell'articolo precedente soggiace:
- 1)chiunque, conoscendone la falsita', autentica opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti;
- 2)chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsita', come autentici opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 11 gennaio 2000
