Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1971 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

La sentenza di condanna per i reati previsti agli articoli precedenti e' pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse localita'. Il giudice nel dispositivo della sentenza stabilisce se questa deve essere pubblicata per intero o per estratto. La pubblicazione e' eseguita di ufficio a spese del condannato.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 11 gennaio 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-11-20;1062~art6 · fonte su Normattiva