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Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e' modificato come appresso: "Tra i funzionari indicati all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, ed al terzo comma dell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e' compreso il capo dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia".

Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art17 · fonte del testo