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Il secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e' modificato come appresso: "Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di lire 200.000 il Comitato puo' fare proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla modalita' di erogazione di esso. L'inizio dei lavori puo' essere autorizzato anche in pendenza, della concessione".

Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art19 · fonte del testo