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Il primo e secondo comma dell'art. 37 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sono modificati come appresso: "Nel caso in cui occorra procedere alla esecuzione di ufficio dei lavori di riparazione, il Genio civile interpella il proprietario perche' dichiari entro sessanta giorni dall'avviso se intenda provvedervi per conto suo, presentando entro lo stesso termine i documenti prescritti dall'art. 18. "Scaduto inutilmente il termine il Genio civile puo' provvedere alla esecuzione dei lavori, dandone soltanto avviso al proprietario del fabbricato dieci giorni prima della data stabilita per la redazione del verbale di consistenza del fabbricato stesso".
Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010
