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L'art. 89 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e' modificato come appresso: "Il trasferimento della proprieta' del cespite danneggiato e dell'area del fabbricato distrutto importa il trasferimento del diritto a conseguire il contributo statale per la riparazione o la ricostruzione. "La concessione del contributo diretto in capitale rateale e del concorso nell'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento dei lavori di riparazione o di ricostruzione spetta a colui che, alla data della domanda con cui viene chiesto il concorso dello Stato, e' proprietario del fabbricato danneggiato o dell'area di quello distrutto. "Qualora nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge per il trasferimento della proprieta' dei cespiti sinistrati non sia stato espressamente ceduto a favore dell'acquirente il diritto al contributo dello Stato per la riparazione o ricostruzione, e' data facolta' alle parti di completare i contratti con la cessione stessa mediante atto pubblico integrativo. Se nei contratti stipulati prima dell'entrata, in vigore della presente legge sia stato riservato a favore dell'originario proprietario danneggiato il diritto a fruire dei concorsi statali, nessun contributo puo' essere concesso all'acquirente, restando salvo il diritto dell'originario proprietario di conseguire l'eventuale indennizzo per risarcimento del danno di guerra ovvero di ricostruire, col beneficio del contributo statale, su altra area ricadente nello stesso centro abitato in cui era sito il fabbricato colpito dagli eventi bellici".
Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010
