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Il Ministero dei lavori pubblici e gli Uffici del genio civile, nei limiti delle rispettive competenze, sono autorizzati a concedere i contributi per i lavori di riparazione di cui al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e quelli per la ricostruzione previsti agli articoli 1 e 2 della presente legge, ai proprietari di fabbricati, non facenti parte di centri urbani ne' di borgate agricole, danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici, che non abbiano i requisiti per beneficiare delle provvidenze del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33. La mancanza di tali requisiti deve risultare da attestazione del competente Ispettorato agrario compartimentale. La concessione del contributo puo' essere fatta limitatamente ai lavori di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati destinati ad abitazione e dei locali adibiti permanentemente a scopi agricoli e purche' facenti parte integrante dei fabbricati stessi.

Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art28 · fonte del testo