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In deroga al disposto del secondo comma dell'art. 100 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, per i lavori di riparazione e di ricostruzione eseguiti entro il 28 aprile 1947, per i quali non sia intervenuta entro lo stesso termine la determinazione del contributo diretto in capitale, la concessione dello stesso puo' essere fatta, su richiesta dell'interessato, in base alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305. Per fruire di tali benefici i proprietari devono avanzare domanda al competente Ufficio del genio civile entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 giugno 1950, n. 569
2La L. 15 giugno 1950, n. 569 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e' prorogato al 31 dicembre 1950."
Testo in vigore dal 15 agosto 1950 al 16 dicembre 2010
