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Qualora sia stata effettuata dal Genio civile la determinazione del contributo diretto in capitale prima del 29 aprile 1947, ma, i lavori per cause varie non siano stati eseguiti, e' data facolta' al proprietario di chiedere l'applicazione del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, su una previsione di spesa adeguata all'importo consentito dal decreto suddetto. Tale facolta' deve essere esercitata dal proprietario entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Per i lavori in corso alla entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge stessa, per la parte di contributo che non sia stata ancora liquidata.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 giugno 1950, n. 569
2La L. 15 giugno 1950, n. 569 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e' prorogato al 31 dicembre 1950."
Testo in vigore dal 15 agosto 1950 al 16 dicembre 2010
