Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 agosto 1950 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a corrispondere il prezzo dei materiali esistenti su area di fabbricati privati distrutti o danneggiati prelevati dagli Uffici del genio civile anteriormente al 26 gennaio 1945. Questi accertano a chi appartenevano i materiali, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti a coloro che, all'epoca del prelevamento, erano proprietari dell'area su cui insistevano i materiali stessi. La determinazione del prezzo dei materiali e' fatta secondo le disposizioni dell'art. 80 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261. Per ottenere il pagamento dei materiali gli interessati devono presentare domanda al Genio civile entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 giugno 1950, n. 569

2

La L. 15 giugno 1950, n. 569 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e' prorogato al 31 dicembre 1950."

Testo in vigore dal 15 agosto 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 1950

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1949 al 15 agosto 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 giugno 1950, n. 569

    La L. 15 giugno 1950, n. 569 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e' prorogato al 31 dicembre 1950."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art31 · fonte del testo