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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a corrispondere il prezzo dei materiali esistenti su area di fabbricati privati distrutti o danneggiati prelevati dagli Uffici del genio civile anteriormente al 26 gennaio 1945. Questi accertano a chi appartenevano i materiali, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti a coloro che, all'epoca del prelevamento, erano proprietari dell'area su cui insistevano i materiali stessi. La determinazione del prezzo dei materiali e' fatta secondo le disposizioni dell'art. 80 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261. Per ottenere il pagamento dei materiali gli interessati devono presentare domanda al Genio civile entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 giugno 1950, n. 569
2La L. 15 giugno 1950, n. 569 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e' prorogato al 31 dicembre 1950."
Testo in vigore dal 15 agosto 1950 al 16 dicembre 2010
