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Sono estese alle costruzioni e ricostruzioni eseguite in base alla presente legge tutti i benefici tributari e fiscali e le altre agevolazioni concesse con i decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740. L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e' estesa da dieci a venticinque anni decorrenti dalla data, della dichiarazione di abitabilita' purche' le costruzioni e ricostruzioni siano completate entro il 31 dicembre 1955. I benefici di cui al primo comma, sono estesi altresi' agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili. I benefici e le agevolazioni previsti dal presente articolo sono applicabili anche alle abitazioni distrutte o danneggiate dagli eventi bellici che sono state ricostruite prima dell'entrata in vigore della presente legge.9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1956, n. 1416

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La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dall'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nonche' dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi."; (con l'articolo unico, coma 3) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1957."

Testo in vigore dal 13 gennaio 1957 al 20 gennaio 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1949 al 13 gennaio 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1956, n. 1416

    La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dall'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nonche' dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi."; (con l'articolo unico, coma 3) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1957."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art33 · fonte del testo