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Sono estese alle costruzioni e ricostruzioni eseguite in base alla presente legge tutti i benefici tributari e fiscali e le altre agevolazioni concesse con i decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740. L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e' estesa da dieci a venticinque anni decorrenti dalla data, della dichiarazione di abitabilita' purche' le costruzioni e ricostruzioni siano completate entro il 31 dicembre 1955. I benefici di cui al primo comma, sono estesi altresi' agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili. I benefici e le agevolazioni previsti dal presente articolo sono applicabili anche alle abitazioni distrutte o danneggiate dagli eventi bellici che sono state ricostruite prima dell'entrata in vigore della presente legge.9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1956, n. 1416
9La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dall'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nonche' dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi."; (con l'articolo unico, coma 3) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1957."
Testo in vigore dal 13 gennaio 1957 al 20 gennaio 1961
