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Alla concessione dei contributi in capitale per la ricostruzione edilizia previsti all'art. 4, si provvedera' con i fondi assegnati ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche per spese in dipendenza di eventi bellici: per corrispondere i contributi rateali, di cui all'art. 1, potranno essere utilizzati i fondi stanziati al capitolo n. 248 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso e quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Per l'esecuzione, ai sensi del precedente art. 11, dei lavori occorrenti per l'attuazione dei piani di ricostruzione, e' autorizzata la spesa di lire dieci miliardi a pagamento differito. Il limite di impegno da assumere dal Ministero d dei lavori pubblici per il pagamento delle relative annualita' trentennali e' determinato nella somma di lire 172.013.475 per ciascuno degli esercizi 1949-50; 1950-51; 1951-52 e 1952-53. Le somme non utilizzate per impegni nei suddetti esercizi saranno portate in aumento alla iscrizione dell'esercizio successivo. Le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di cui al secondo comma del presente articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art35 · fonte del testo