Sono esenti dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione i lavori che verranno eseguiti dalle Provincie in applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la sistemazione delle strade comunali e provinciali comprese nei piani previsti dall'articolo 16 della legge predetta.

Testo vigente dal 30 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art12 · fonte su Normattiva