La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in 35 anni, dal 1 gennaio 1960, i mutui concessi ai Comuni e alle Provincie per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso. Restano fermi il saggio di interesse e tutte le altre condizioni della concessione originaria.

Testo vigente dal 30 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art13 · fonte su Normattiva