A decorrere dal 1 gennaio 1961, sono abolite:
- a)le addizionali a favore delle Provincie e dei Comuni all'imposta erariale sul reddito agrario, istituite con l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, nonche' le eventuali eccedenze;
- b)l'imposta sulle vetture e sui domestici;
- c)l'imposta sui pianoforti e sui biliardi;
- d)la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;
- e)le prestazioni d'opera contemplate dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.
Testo vigente dal 30 settembre 1960
