A decorrere dal 1 gennaio 1961, sono abolite:

  • a)le addizionali a favore delle Provincie e dei Comuni all'imposta erariale sul reddito agrario, istituite con l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, nonche' le eventuali eccedenze;
  • b)l'imposta sulle vetture e sui domestici;
  • c)l'imposta sui pianoforti e sui biliardi;
  • d)la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;
  • e)le prestazioni d'opera contemplate dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Testo vigente dal 30 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art15 · fonte su Normattiva