Art. 369
[1]legislativi a imposte abolite (articolo 189 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari di reddito, assoggettati a imposte abolite dal 1° gennaio 1974 va inteso come fatto agli stessi redditi nell'ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. 2. Se il riferimento e' fatto alla non assoggettabilita' all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera euro 495,80. Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli articoli 51 e 52, comma 1, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato di euro 185,92 per ogni reddito di lavoro dipendente considerato. 3. Se il riferimento e' fatto a un reddito complessivo netto agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore a un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l'ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma 2 quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente. 4. Se il riferimento e' fatto a un ammontare dell'imponibile dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera la somma indicata dalla legge, aumentata di euro 123,95 per il contribuente, di euro 51,65 per ciascun componente la famiglia che risulti a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta e' dovuta e di euro 185,92 per ogni reddito di lavoro dipendente. 5. Se il riferimento e' fatto alla quota esente dall'imposta complementare progressiva sul reddito o a un suo multiplo, tale ammontare e' determinato in euro 123,95 o nel rispettivo multiplo. 6. Se il riferimento e' fatto a una quota o a un determinato ammontare del reddito imponibile di una o piu' categorie dell'imposta di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie B e C/1 ai redditi netti di lavoro autonomo e di impresa determinati ai sensi della parte I, titolo I, capi V e VI, diminuiti di euro 185,92, e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente e assimilati determinati ai sensi della parte I, titolo I, capo IV, diminuiti di euro 433,82. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5 il riferimento va fatto alla quota del reddito di impresa o di lavoro autonomo della societa' o associazione, diminuito di euro 185,92, imputabile all'interessato. 7. Se il riferimento e' fatto alla non iscrizione nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a euro 185,92 ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi diversi. 8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi. 9. Nelle domande all'Agenzia delle entrate volte a ottenere certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve dichiarare se e in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 10. L'Agenzia delle entrate rilascia i certificati di cui al comma 9 anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa dall'interessato a un funzionario dell'ufficio competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per il rilascio dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nel numero 1) della tabella A, titolo I, allegato 5 al testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174. 11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresi' per il rilascio di certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da essa risultante.
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