I Comuni e le Provincie sono autorizzati a sostituire con delegazioni sul gettito della imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale e, in mancanza, con delegazioni sulle somme loro dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito della imposta generale sulla entrata, le delegazioni gia' rilasciate sulle addizionali all'imposta sui redditi agrari.

Testo vigente dal 30 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art31 · fonte su Normattiva