Con effetto dal 1 gennaio 1961, l'attribuzione ai Comuni ed alle Provincie delle quote di partecipazione all'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e' subordinata alla applicazione, anche con aliquote inferiori al limite massimo:

  • a)per i Comuni, dell'imposta di famiglia, delle imposte sui consumi, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;
  • b)per le Provincie, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

Testo vigente dal 30 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art21 · fonte su Normattiva