Il servizio di fabbricazione delle targhe viene demandato allo Stato, quello di distribuzione ai Comuni. Lo Stato ha tuttavia la facolta' di concedere ad enti il servizio di fabbricazione e vendita dietro corresponsione, da parte dell'ente concessionario, di un canone che sara' determinato dal Ministero dei lavori pubblici di intesa col Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 13 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-24;1165~art3 · fonte del testo