E' data facolta' al Ministro per il tesoro di autorizzare la Zecca a fabbricare medaglie, distintivi metallici e ad eseguire altri lavori artistici da porre in vendita al pubblico per il tramite del Museo o di altri enti od istituzioni di diritto pubblico. Il prezzo e le condizioni di vendita al pubblico delle medaglie, distintivi metallici ed altri lavori di cui al precedente comma saranno determinati dal Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 10 marzo 1958
