Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 2000 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 544.
Abrogato dal 13 maggio 2000
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 544.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1971 al 13 maggio 2000. 197 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Quando i lavori il cui appalto sia stato aggiudicato a seguito di gara con aumento dell'offerta debbano essere effettuati con il concorso o con il contributo dello Stato, il concorso od il contributo e' esteso, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, all'importo della spesa aggiuntiva derivante dalla offerta dell'impresa aggiudicataria. I provvedimenti di integrazione del concorso o contributo dello Stato previsti nel primo comma saranno impegnati nell'esercizio di competenza e, qualora le disponibilita' di bilancio non lo consentano, a carico del corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio successivo. La facolta' di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1971 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1971. Per ottenere la concessione del concorso o del contributo integrativo, l'ente appaltante invia all'amministrazione competente, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, la richiesta per l'integrazione di finanziamento allegandovi il processo verbale della gara andata deserta, il processo verbale dell'aggiudicazione in aumento e l'aggiornamento globale della perizia di spesa. Per le opere finanziate con mutuo della Cassa depositi e prestiti, la concessione del contributo o del concorso integrativo comporta l'adeguamento del mutuo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999 N. 544
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-07-03;504~art3 · fonte del testo