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Alle gare per l'aggiudicazione dei lavori indicati nel primo comma dell'articolo 1, debbono essere invitate non meno di 15 imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie ed importi richiesti per essere ammesse a concorrere, se l'importo a base di appalto non supera i 500 milioni, e non meno di 20 per importi superiori. Qualora si tratti di gara rinnovata, con ammissione di offerte in aumento, il numero delle imprese invitate alla gara andata deserta deve essere integrato con almeno un terzo di altre imprese non invitate precedentemente. Ove il numero delle imprese iscritte non consenta l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi, l'invito e' esteso a tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti. Alle gare per l'aggiudicazione di lavori i cui importi consentono la partecipazione di imprese artigiane, dovranno essere invitate almeno 15 imprese artigiane iscritte alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 13 maggio 2000
