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Il Ministro per il tesoro, successivamente, promuove il decreto di nomina, dei vincitori del concorso, secondo l'ordine di graduatoria. Al Ministro per il tesoro e riservata la facolta' di rifiutare una nomina quando nei confronti del concorrente sia sopravvenuta la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso.

Testo in vigore dal 16 giugno 1956 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-05-23;515~art11 · fonte del testo