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L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio e' subordinato alla prestazione della cauzione stabilita dalle vigenti disposizioni per ciascuna Borsa valori. La cauzione deve essere versata entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di comunicazione di nomina, sotto pena di decadenza.
Testo in vigore dal 16 giugno 1956 al 1 luglio 1998
