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I concorrenti che risultino idonei in base alla graduatoria formata ai sensi dell'art. 10 dalla Commissione esaminatrice, ed approvata dal Ministro per il tesoro, e che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti in seguito a rinuncia dei vincitori prima della nomina. Il Ministro per il tesoro ha pero' facolta' di promuovere la nomina dei detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, in sostituzione dei rinunciatari, entro tre mesi dalla data di nomina, dei rinunciatari medesimi e nel limite di un terzo dei posti che si rendano disponibili. I posti che rimangano scoperti, sempre fra quelli messi a concorso, per rinuncia da parte dei vincitori all'esercizio della professione dopo l'avvenuto versamento del deposito cauzionale, saranno conferiti, esclusivamente, con un nuovo concorso.

Testo in vigore dal 16 giugno 1956 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-05-23;515~art13 · fonte del testo