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I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano agenti di cambio in carica o risultino avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti ovvero siano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera i) del precedente art. 4. I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento della entrata in vigore della presente legge non abbiano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, potranno partecipare ai concorsi anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio. Per tali candidati il limite massimo di eta' e' elevato ad anni sessanta. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Camere di commercio delle citta' sedi di Borsa, su istanza degli interessati, sono tenute a precisare in apposito registro, la posizione degli agenti di cambio, dei procuratori di agenti di cambio e dei rappresentanti alle grida di agente di cambio.

Testo in vigore dal 16 giugno 1956 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-05-23;515~art5 · fonte del testo