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I militari che rimpatriano ai sensi della presente legge rinunciano ai benefici previsti dal capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, relativo alle dispense dal servizio alle armi e alle riduzioni di servizio.

Testo in vigore dal 25 giugno 1966 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-08;433~art3 · fonte del testo