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Le spese di viaggio per il ritorno all'estero, dopo ultimati gli obblighi di leva, dei militari rimpatriati a norma della presente legge, sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.

Testo in vigore dal 25 giugno 1966 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-08;433~art4 · fonte del testo