Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1966 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Le spese di viaggio per il ritorno all'estero, dopo ultimati gli obblighi di leva, dei militari rimpatriati a norma della presente legge, sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.
Testo in vigore dal 25 giugno 1966 al 9 ottobre 2010
