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Meta' dell'aumento dei posti di organico per il grado di maresciallo maggiore dell'Esercito e' portato in diminuzione dei soprannumeri esistenti nel grado stesso alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito. Per l'assorbimento dei soprannumeri residui restano ferme le disposizioni del citato articolo 7.
Testo in vigore dal 2 luglio 1964 al 9 ottobre 2010
