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I caporali maggiori dell'Esercito, che al termine del servizio militare di leva siano giudicati idonei al grado di sergente, qualora ne facciano domanda e ricorrano le condizioni di cui alla lettera b) del precedente articolo, possono, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per il loro invio in congedo, essere nominati sergenti di complemento e trattenuti in servizio con vincolo annuale rinnovabile fino ad un massimo di anni 5.

Testo in vigore dal 2 luglio 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-06-10;447~art12 · fonte del testo