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I richiami e i trattenimenti in servizio ai sensi della presente legge sono disposti nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma dell'Esercito annualmente fissata con la legge di bilancio.

Testo in vigore dal 2 luglio 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-06-10;447~art15 · fonte del testo