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[1]Alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sono apportate le seguenti modificazioni
[2]I. - L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "A modifica delle vigenti disposizioni e fino a quando non saranno emanate nuove norme di reclutamento, i sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito sono tratti dai sergenti in rafferma con almeno 30 mesi di anzianita' di grado che siano stati giudicati idonei all'avanzamento. Ai suddetti fini sono valutabili i sergenti che abbiano superato appositi esperimenti effettuati con le modalita' stabilite dal Ministero".
[3]II. - Il primo comma dell'articolo 8 e' cosi' sostituito: "Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), idonei all'avanzamento, non possono conseguire la promozione al grado superiore se non abbiano compiuto le seguenti permanenze minime: sergente maggiore: 11 anni complessivamente nei gradi di sergente e sergente maggiore; maresciallo ordinario: 4 anni nel grado; maresciallo capo: 4 anni nel grado".
Testo in vigore dal 2 luglio 1964 al 9 ottobre 2010
