Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 1964 al 9 ottobre 2010. 395 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel caso in cui dopo le promozioni a secondo capo in servizio permanente dei vincitori dei concorsi di cui all'articolo 6 e seguenti della legge 27 novembre 1956, n. 1368, rimangono posti disponibili nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente effettivo, il Ministero della difesa ha facolta' di bandire, per la copertura di tali posti, concorsi straordinari per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi, anche limitatamente ad alcune categorie e specialita'. Ai concorsi possono partecipare, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, i sergenti e i secondi capi ammessi alle ferme di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e alle rafferme di cui all'articolo 2. I concorsi hanno luogo per esami sui programmi di insegnamento dei corsi di istruzione seguiti dai candidati durante il servizio volontario. Per la composizione della Commissione giudicatrice e per la formazione della graduatoria, si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 27 novembre 1956, n. 1368. I vincitori del concorso conservano il grado rivestito e sono avviati a seguire in apposite scuole, a terra e a bordo, il corso di istruzione generale professionale (I.G.P.). Coloro che superano gli esami finali del corso I.G.P. sono trasferiti in servizio permanente dopo i sottufficiali in servizio permanente del corso di arruolamento successivo a quello di appartenenza. Nel periodo intercorrente fra l'ammissione al corso I.G.P. e il trasferimento in servizio permanente i sottufficiali vincitori del concorso straordinario restano in servizio con le ferme di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e con le rafferme di cui allo articolo 2. Essi, nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente, prendono posto, nell'ordine della votazione conseguita agli esami finali del corso I.G.P., dopo l'ultimo sottufficiale in servizio permanente del corso di arruolamento successivo a quello di appartenenza. Qualora trattisi di secondi capi da accodare a pari grado gia' promossi al grado di capo di terza classe, ovvero di sergenti, essi sono preventivamente scrutinati per l'avanzamento al grado superiore con il criterio dell'anzianita' risultante dall'ordine di graduatoria dei citati esami finali del corso I.G.P. Le eventuali eccedenze organiche nel ruolo dei capi di terza classe sono riassorbite con la formazione delle prime vacanze. I vincitori del concorso straordinario assumono anzianita' assoluta di grado alla data di trasferimento in servizio permanente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-06-10;447~art20 · fonte del testo