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In favore dei militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e dell'Aeronautica, che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianita' di servizio, si provvede all'atto dello invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato alla costrizione a cura dell'Amministrazione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo dei contributi a carico del militare e' trattenuto sul premio di congedamento spettante; la parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato. Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio di ruolo presso un'Amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' tenuto a rimborsare, senza interesse, l'ammontare dei suddetti contributi, salvo che l'interessato rinunci al computo ai fini della pensione statale del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi. Nel caso in cui, prima dell'assunzione in servizio di ruolo, sia stata conseguita pensione di invalidita', lo interessato per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale deve rinunciare alla pensione di invalidita' e rifondere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale le rate riscosse, senza interesse. Per i volontari della Marina militare restano ferme le disposizioni in vigore per la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza marinara, salvo che questa rimborsera' all'erario i contributi per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima a favore dei sottufficiali volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianita' di servizio.
Testo in vigore dal 2 luglio 1964 al 28 giugno 1975
