Le opere dopo il collaudo, saranno consegnate dal Ministero dei lavori pubblici a quello della difesa (Aeronautica) anche per singoli lotti capaci di utile funzionamento; per le opere integrative previste al secondo comma dell'art. 3 e per quelle altre per le quali il Ministero della difesa (Aeronautica) ritenesse opportuna la consegna ad altre Amministrazioni statali ed agli enti di cui al predetto secondo comma, la consegna stessa potra' essere effettuata direttamente dal Ministero dei lavori pubblici con l'intervento del predetto Ministero della difesa (Aeronautica).

Testo vigente dal 30 giugno 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-15;513~art4 · fonte del testo