[1]Il Governo del Re e' autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con tutte le altre vigenti in materia.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 6 agosto 1926.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Rocco.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 19 agosto 1926
