[1]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38))

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 26 luglio 1939-XVII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Di Revel

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo vigente dal 26 marzo 1998

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 26 marzo 1998. 39 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Il Ministro delle finanze e' autorizzato a disporre, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1037~art24 · fonte del testo