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Il secondo comma dell'articolo 31 del "Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri" - approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 - quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 10 ottobre 1936, n. 2145, e' sostituito dal seguente: "Il piu' anziano dei generali di divisione assume di diritto la carica di vice comandante generale, sostituisce il comandante generale durante le assenze di questi e rimane in carica per un periodo di tempo non superiore ad un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa prevista dalle leggi. Puo' essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato".

Testo in vigore dal 3 giugno 1976 al 24 ottobre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;345~artunico · fonte del testo