Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei confronti degli istituti professionali di Stato preposti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione professionale dei ciechi a norma dell'articolo 32 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449. L'attestato conseguito nei corsi di formazione per insegnanti ed insegnanti tecnico-pratici di cui ai decreti 1 giugno 1970, n. 1399, e n. 1400, nonche' il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi di cui agli articoli 25 e 28 del citato decreto n. 1449 e all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, hanno valore di abilitazione all'insegnamento presso istituti professionali di Stato per ciechi e ad insegnamenti tecnici, pratici e grafici in ogni altra scuola per minorati della vista. L'immissione in ruolo degli insegnanti incaricati avra' luogo, secondo apposite graduatorie nazionali permanenti, a norma di quanto stabilito dal precedente articolo.
Testo vigente dal 18 dicembre 1971
