Per le lezioni teoriche, per la direzione dei gruppi di studio e dei seminari, per la guida del tirocinio e lo svolgimento delle altre attivita' previste dai piani di studio relativi ai corsi di cui alla presente legge, si provvede con docenti universitari, con personale direttivo ed insegnante di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonche' con esperti delle materie comprese nei piani stessi. Il Corpo docente dei singoli corsi nella prima riunione designa nel proprio seno un coordinatore responsabile e formula le proposte relative all'attuazione del piano di studio e di attivita', tenuto conto di quanto e' disposto dal precedente articolo 1 e dal primo comma del successivo articolo 3. I partecipanti ai corsi possono collaborare all'organizzazione dei corsi stessi proponendo forme seminariali per lo svolgimento delle lezioni e per lo scambio delle reciproche esperienze.

Testo vigente dal 18 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1074~art2 · fonte su Normattiva