Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito un comitato di quindici esperti, determina, per ciascuna classe o sottoclasse di abilitazione, i relativi piani di studio; fissa i principi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi, che sono di regola nazionali, interregionali e regionali, e ne approva il piano istitutivo annuale; stabilisce le modalita' di svolgimento delle prove finali. Il comitato di cui al precedente comma e' composto di: cinque membri designati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, non appartenenti alla sezione; cinque membri designati, dalla seconda sezione del Consiglio stesso, tra estranei a detta sezione, in maniera da garantire la maggiore possibile rappresentativita' dei diversi ordini e gradi di scuole; due membri designati dalle competenti sezioni del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti tra estranei alle sezioni stesse; tre membri, scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su designazione sindacale.

Testo vigente dal 18 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1074~art3 · fonte su Normattiva