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Durante il funzionamento degli impianti di riscaldamento la temperatura massima interna degli edifici non deve essere superiore ai 20°C, con le eccezioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 e con le modalita' indicate dal regolamento di esecuzione. I contratti relativi all'esercizio di impianti di riscaldamento non possono prevedere la erogazione di una temperatura superiore a quella indicata nel primo comma ne', a pena di nullita' delle clausole stesse, clausole tendenti a favorire l'aumento del consumo di combustibile. Per i contratti che contengono clausole difformi, si applica l'articolo 1339 del codice civile. In caso di necessita' e comunque per contenere i consumi energetici, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, puo', con proprio decreto, disciplinare la fornitura dei combustibili per il riscaldamento degli edifici.

Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 15 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1976-03-30;373~art11 · fonte su Normattiva